FAQ

FAQ

In questa pagina sono presentate le domande che ci vengono poste frequentemente divise per argomento:

Riduzione della TA.RI. tassa sui rifiuti

E’ obbligatoria la riduzione della TA.RI. per le utenze che praticano l’autocompostaggio?

“Alle utenze non domestiche che effettuano il  compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali  non pericolose  prodotti   nell’ambito   delle   attivita’   agricole   e vivaistiche e alle  utenze  domestiche  che  effettuano  compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina,  sfalci e potature da giardino  è applicata  una  riduzione  della  tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”  (comma 19 bis dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, come modificato dalla L. 221/2015)

“Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici  e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli  stessi,  il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le regioni  ed  i  comuni,  nell’ambito  delle  rispettive   competenze, incentivano  le  pratiche  di  compostaggio   di   rifiuti   organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio  e il compostaggio di  comunita’,  anche  attraverso  gli  strumenti  di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di  cui  all’articolo  1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  alle  utenze  che effettuano pratiche di riduzione  dei  rifiuti  di  cui  al  presente comma” (comma 1-septies dell’articolo 180 del D.lgs 152/2006, , come modificato dalla L. 221/2015).

“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati” (Art. 1, comma 649, L. 147/2013, modificato dall’art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)

Tutte le riduzioni Tariffarie vanno regolamentate nel Regolamento comunale dedicato alla Ta.Ri.

L’autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale, di cui al comma 7 dell’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono considerate attività di riciclo?

Secondo la Decisione della Commissione  europea 2011/753/UE del 18 novembre 2011,  il compostaggio  dei  rifiuti  è conteggiato ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di  riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani  di  cui  all’articolo  11,  paragrafo  2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE. Il compostaggio  di   comunità  è  anch’esso conteggiato per il raggiungimento dell’obiettivo di  riciclaggio  dei rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Secondo il DM 266/2016, il compostaggio di comunità riduce il conferimento in  discarica  dei  rifiuti  urbani  biodegradabili  contribuendo  al raggiungimento dell’obiettivo di cui  all’articolo  5,  paragrafo  2, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

In base al DM 26 Maggio 2016 i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità vengono ammessi tra le operazioni di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti.

È necessario prevedere un minimo di metri quadri di verde per membro del nucleo famigliare che effettua autocompostaggio o compostaggio di comunità?

Alcuni comuni nel regolamento TA.RI. prevedono, ai fini del riconoscimento della riduzione tariffaria all’utenza che effettua autocompostaggio, che questa disponga di almeno un numero di mq di area verde pertinenziale. Noi ribadiamo quelle che sono le condizioni minime previste dalla norma per lo svolgimento dell’attività dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità.

Affinché un’utenza, sia domestica sia non domestica, iscritta al ruolo Ta.Ri. di un Comune, possa svolgere l’attività di autocompostaggio deve rispettare le seguenti condizioni:

– produrre rifiuto organico,

– avere un’area verde, di sua proprietà e/o disponibilità, dove poter condurre il processo di produzione del compost e dove poter riutilizzare il compost prodotto,

– condurre direttamente il processo di produzione del compost.

Affinché un’utenza, sia domestica sia non domestica, iscritta al ruolo Ta.Ri. di un Comune, possa svolgere l’attività di compostaggio di comunità deve rispettare le seguenti condizioni:

  1. produrre rifiuto organico,
  2. appartenere ad un organismo collettivo di soggetti che:

–  producono rifiuto organico;

– decidono di trattare il rifiuto prodotto in modo comunitario presso un’area del raggruppamento o di uno dei soggetti appartenenti, purché tale area sia accessibile a tutti i membri del raggruppamento  e non risulti distante oltre 1 chilometro dal luogo di produzione del rifiuto dell’utenza;

  1. lei direttamente, oppure uno dei soggetti del raggruppamento di appartenenza, oppure tutto il raggruppamento, disporre di un’area verde di proprietà o disponibilità sua, di almeno un soggetto del raggruppamento o dell’intero raggruppamento, dove utilizzare il compost prodotto;
  2. condurre lei direttamente o tramite un soggetto incaricato dal raggruppamento il processo di produzione del compost.

Quale debba essere la dimensione minima per componente dell’utenza dell’area verde dove poter condurre il processo di produzione del compost e riutilizzare lo stesso, non è stabilito dalla norma. Può essere disciplinato dal comune in base a ragioni di opportunità per garantire un effettivo e continuo impiego del compost prodotto.

Sanzioni? Revoca del beneficio di riduzione?
Le sanzioni potranno essere erogate quando si rilevi l’infrazione della Legge o del Regolamento comunale . Per quanto riguarda la revoca del beneficio essa è già contemplata nella revoca dell’iscrizione all’Albo e della decadenza dalla riduzione tributaria.

 

Albo compostatori e compostiere

Dove si ritira la compostiera?
Dipende dal paese in cui si è fatta la domanda di iscrizione all’Albo Compostatori

Di quanto è lo sconto sulla TARI?
Dipende dal paese in cui si è fatta la domanda di iscrizione all’Albo Compostatori

Come si ottiene lo sconto sulla TARI?
iscrivendosi all’Albo Comunale Compostatori

Io il rifiuto organico lo do’ agli animali, posso ottenere lo stesso lo sconto sulla TARI?
Si. Il regolamento dell’Albo Compostatori può prevedere l’alimentazione degli animali con i nostri scarti alimentari. Per cui l’iscrizione all’Albo da diritto allo sconto.

Io il compostaggio già lo faccio senza la compostiera comunale, ho diritto allo sconto?
Si. Il regolamento dell’Albo Compostatori può prevedere che il compostaggio possa essere fatto in buche, silo e compostiere. La compostiera offerta dal comune agli iscritti all’Albo Compostatori e’ da ritenersi un gadget ed non è vincolante dello strumento per il compostaggio da utilizzare.

 

Tempi

Per quale motivo il compost impiega troppo tempo a svilupparsi?
Ci sono diverse cause per uno sviluppo tardivo del processo di compostaggio:

• se il cumulo appare troppo secco è necessario aggiungere acqua per reintegrare il processo;
• se è presente un errata miscela tra scarti di cibo e residui vegetali è possibile integrare il materiale con foglie o paglia, o viceversa scarti di cucina;
• se l’areazione del materiale è insufficiente è necessario rimescolare il cumulo o aggiungere materiale che favorisca l’areazione come la paglia.

In quanto tempo è pronto il compost?
Il processo di compostaggio è influenzato da vari fattori (per esempio le stagioni) che possono alterare di molto i tempi del processo. Mediamente il compost è pronto da 7 a 9 mesi. Il materiale sarà di un terriccio scuro ed emanerà un profumo di sottobosco.

 

Problemi

Cosa fare se il compost emette cattivi odori?
Anche per questo problema ci possono essere diverse cause e relative soluzioni:

• se il cumulo è troppo umido è necessario bilanciare e riequilibrare il tutto con materiale secco;
• se è presente un alto tasso di acidità potrebbe bastare aggiungere cenere di legno;
• se l’areazione del materiale è insufficiente è necessario rimescolare il cumulo o aggiungere materiale che favorisca l’areazione come la paglia.

Cosa significa se il compost è circondato da moscerini?
La frutta in decomposizione attrae i cosiddetti “moscerini della frutta” che sono innocui sia per chi prepara il compost, sia per le piante che saranno successivamente coltivate con il compost. Per ridurre la loro presenza bisogna coprire bene gli scarti con qualche centimetro di terra o di foglie ed erba secca.

Come comportarsi se il compost è pieno di larve bianche?
Sono larve di mosche che attratte dagli odori di materiali in decomposizione hanno depositato le loro uova nel compost: evitate di compostare scarti di carne e di pesce e sarebbe meglio evitare anche pasta cotta e bucce di formaggio.

È normale che nel cumulo siano presenti insetti, vermi e altri organismi?
Sì. La degradazione di sostanze organiche avviene anche per merito di numerosi invertebrati che trovano nutrimento nel materiale in decomposizione. Pertanto la loro presenza nel cumulo non solo è un fatto normale, ma è anche l’indicazione che il compostaggio procede bene.

Come si fa ad impedire che formiche e topi facciano il nido nella compostiera?
E’ necessario ridurre al minimo il compostaggio di carne, pesce, pane ed alimenti cotti.

 

Altro

L’uso di prodotti trattati con pesticidi può rendere tossico il compost?
I pesticidi attualmente ammessi si decompongono dopo un certo tempo dal trattamento, quindi il processo di compostaggio ha anche l’effetto di un’ulteriore neutralizzazione d’eventuali pesticidi presenti su frutta ed ortaggi usati per il compost.

Come faccio a capite se un sacchetto è compostabile?
Quando si avvia la raccolta domiciliare (porta a porta) e si introduce il servizio di ritiro degli scarti alimentari e organici presso le utenze domestiche, le Amministrazioni comunali devono fare attenzione alle dotazioni di contenitori o sacchetti da mettere a disposizione degli utenti e i cittadini devono essere informati sulle tipologie e problematiche legate all’utilizzo di sacchetti non idonei. Negli ultimi anni, infatti, sono comparsi sul mercato sacchi per la raccolta del rifiuto organico non dotati dei requisiti di compostabilità e biodegradabilità richiesti dalla normativa. La nota che segue vuole chiarire alcuni aspetti utili affinché Amministratori comunali ed utenti possano identificare i prodotti conformi ai parametri normativi vigenti e contribuire sia all’organizzazione di una raccolta di qualità della frazione organica dei rifiuti, non gravando i Comuni dei costi aggiuntivi dello smaltimento della frazione estranea presente nei rifiuti avviati a compostaggio, sia alla produzione di Compost di qualità, il cui utilizzo non diffonda nel terreno inquinanti plastiche micronizzate.

NORME SULLA QUALITÀ E RESISTENZA DEI SACCHETTI COMPOSTABILI PER LA RACCOLTA DEGLI SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI

La raccolta separata dei rifiuti organici non può essere eseguita con sacchetti in plastica oppure con sacchetti degradabili ma non compostabili, ma, secondo le disposizioni dell’articolo 182-ter. comma 1  del D.Lgs 206/06, come modificato dal D.Lgs 205/10, deve essere eseguita unicamente con contenitori a svuotamento riutilizzabili oppure con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

In base alla norma europea EN 13432-2002 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi ” un materiale è considerato compostabile se possiede l’insieme delle seguenti caratteristiche:

  1. Biodegradabilità, ovvero capacità di effettiva conversione metabolica del materiale compostabile in anidride carbonica. Tale proprietà viene valutata quantitativamente con un metodo di prova standard, EN 14046 (anche pubblicato come ISO 14855: biodegradabilità in condizioni di compostaggio controllato) ed il livello di accettazione è pari al 90% da raggiungere in meno di 6 mesi.
  2. 2.       Disintegrabilità, ovvero capacità di frammentazione e perdita di visibilità del materiale nel compost finale (assenza di contaminazione visiva). Tale proprietà viene valutata con una prova di compostaggio su scala pilota (EN 14045). il materiale in esame viene biodegradato insieme con rifiuti organici per 3 mesi; alla fine il compost viene vagliato con un setaccio di 2 mm di luce ed i residui del materiale di prova con dimensioni maggiori di 2 mm sono considerati non disintegrati: questa frazione deve essere inferiore al 10% della massa iniziale.
  3. Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio. Tale proprietà viene valutata con una prova di compostaggio su scala pilota.
  4. 4.       Bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante). Una prova di crescita di piante (test OECD 208 modificato) è eseguita su campioni di compost dove è avvenuta la degradazione del materiale di prova. Non si deve evidenziare nessuna differenza con un compost di controllo.
  5. Altri parametri chimico-fisici che non devono differire dal compost di controllo dopo la biodegradazione sono: pH; contenuto salino; solidi volatili; N; P; Mg; K.

Di seguito vengono riportati diversi marchi di certificazione, rilasciati da Enti deputati, che attestano la conformità dei sacchetti alle indicazioni UNI EN 13432: in Italia il Consorzio Italiano Compostatori con la collaborazione dell’ente certificatore Certiquality s.r.l. ha sviluppato il marchio “Compostabile-CIC”, un sistema di marcatura e riconoscimento dei manufatti biodegradabili e compostabili.

 

 

 

 

Il Comune che voglia acquistare solo sacchetti compostabili conformi alle indicazioni UNI EN 13432 deve richiedere al fornitore che i sacchi siano certificati, riportando nel capitolato di gara per il loro acquisto uno o più dei marchi sopra riportati; per garantire la resistenza meccanica dei sacchetti, sempre in sede di gara e di consegna dei lotti, inoltre può richiedere il certificato di conformità, rilasciato da un laboratorio accreditato, dei sacchetti offerti allo standard UNI 11451 “Sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Tipi, requisiti e metodi di prova.”

In ultimo, al fine di valutare la conformità della grammatura dei sacchi consegnati rispetto alla loro compostabilità e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, il Comune può richiedere al fornitore in sede di gara la dichiarazione della grammatura (g/mq) dei sacchetti: quest’informazione, conoscendo le dimensioni del sacchetto, con una semplice formula matematica permette di ricavarne il peso e di quantificarne l’effettiva grammatura oltre che la rispondenza tra il numero di sacchetti richiesti e quelli offerti.

Di seguito un esempio di formula utilizzabile per i sacchetti bocca aperta:

(larghezza in metri x altezza in metri) x 2 x grammatura (gr/mq) = peso sacchetto in grammi